Sentenza della Cassazione Civile n° 5477 del 18/05/95 Sez.Unite
Responsabilità civile – Amministrazione pubblica – Atti discrezionali – Svolgimento dell’attività discrezionale della PA – Limiti posti dalla legge e dalla norma primaria del neminem laedere – Obbligo di osservanza della PA – Sussistenza – Comportamento colposo della PA determinante la lesione di un diritto soggettivo – Potere di accertamento da parte del giudice ordinario – Configurabilità.
Danni – Condanna generica – Separazione del giudizio dell’an da quello sul quantum – Azione di danni proposta dal privato nei confronti della PA – Non risarcibilità del danno da lesione di interessi legittimi – Rigetto nel merito della domanda.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte Suprema di Cassazione
SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Franco BILE Pres. di Sez. “ ff. di Primo Presidente “ Francesco E. ROSSI Pres. di Sez. “ Marcello TADDEUCCI “ “ Vittorio VOLPE Consigliere “ Vito GIUSTINIANI “ “ Vincenzo BALDASSARRE Rel. “ “ Gaetano GAROFALO “ “ Massimo GENGHINI “ “ Giovanni OLLA “ ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 778-94 del R.G.AA.CC., proposto da BRUNO LABRUNA, elett.te dom.to in Roma, Via Monte Zebio n. 37, presso lo studio dell`avv.to Elio Fazzalari che lo rapp.ta e difende, giusta delega a margine del ricorso. Ricorrente contro MINISTERO dell`INDUSTRIA, del COMMERCIO e dell`ARTIGIANATO e per il MINISTERO di GRAZIA e GIUSTIZIA, in persona dei rispettivi Ministri p.t., dom.ti in Roma, Via dei Portoghesi N. 12, presso l`Avvocatura Generale dello Stato che li rapp.ta e difende ope legis. Controricorrenti Avverso la sentenza n. 14595-92 del Tribunale di Roma dep. il 4.12.1992. Udita nella Pubblica Udienza tenutasi il giorno 16.2.1995 la relazione della causa svolta dal Cons. Rel. Dr. Baldassarre. Udito l`avv.to E. Fazzalari. Udito il P.M., nella persona del Dr. Fabrizio Amirante, Sost.to Proc.re Gen.le presso la Corte Suprema di Cassazione che ha concluso per la giurisdizione dell`A.G.O.
Fatto
Con citazione del 29 luglio 1987 Bruno Labruna conveniva innanzi al Tribunale di Roma i Ministeri dell`Industria e di Grazia e Giustizia per la condanna, in solido, al risarcimento dei danni, in lire 600 milioni al maggio 1987, oltre il credito ulteriore, conseguenti all`illegittimo comportamento delle due Amministrazioni, ravvisato nell`inspiegabile ritardo (oltre cinque mesi) di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto 29 ottobre 1983, con il quale era stata revocata l`autorizzazione alla “Reno s.p.a. – Fiduciaria e di revisione“. Deduceva che tale ritardo gli aveva impedito di conoscere la reale, poi rivelatasi fallimentare, capacita` imprenditoriale della Reno, alla quale nel dicembre 1983 aveva affidato, con mandato fiduciario, somme per complessive lire 320 milioni, e che non lasciava speranze di recupero nemmeno il trasferimento dei contratti, giusta autorizzazione ministeriale, alla societa` “Previdenza“, che, in seguito, era stata messa in liquidazione coatta amministrativa. L`adito Tribunale di Roma, con sentenza 18 novembre – 4 dicembre 1992 ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell`A.G.O., osservando che: a) la vigilanza da parte del Ministero dell`Industria e` preordinata a salvaguardare l`interesse generale con conferimento di ampi poteri discrezionali e di apprezzamento, non sindacabili dal giudice ordinario; b) le scelte in materia di pubblicazione sulla G.U. sono di assoluta discrezionalita`, sono assunte nell`ambito della responsabilita` politica del Ministero e sono dirette alla cura del pubblico interesse, a fronte del quale debbono ritenersi esistenti, non diritti soggettivi, ma interessi diffusi o, al piu`, interessi legittimi; c) l`attivita` di pubblicazione sulla G.U., in se` considerata, appare preordinata alla tutela di interessi generali e non di interessi dei singoli, che non assurgono a dignita` di diritti soggettivi. Il Labruna propone regolamento preventivo di giurisdizione, illustrato anche con memoria. Resistono le Amministrazioni intimate.
Diritto
– 1) – Il ricorrente – al fine della declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario – richiama la prassi costante (riconducibile al disposto delle norme disciplinanti la pubblicazione sulla G.U. degli atti di interesse generale per esteso ovvero per sunto o estratto, ai sensi del RD 24 settembre 1931 n. 1256, o rispondenti ad esigenze di carattere informativo diffuso ai sensi del DPR 28 dicembre 1985 n. 1092) di pubblicare tutti i provvedimenti di autorizzazione o revoca ad operare, concernenti le societa` fiduciarie, e assume che detta pubblicazione sia da considerare “atto dovuto“, non avendo i suddetti Ministeri “margine di scelta di pubblicare o meno il decreto di revoca ad operare riguardante la Soc. “Reno“; che nella specie l`omissione era da considerare gravemente colpevole, antigiuridica e foriera di responsabilita` della p.a.; che aveva denunciato anche, a fondamento della giurisdizione ordinaria, la negligenza, l`imprudenza e la parzialita` del Ministero nei suoi compiti di sorveglianza. – 2) – A sostegno dell`istanza parte ricorrente ha richiamato la recente sentenza di queste Sezioni Unite 2 giugno 1992 n. 6667, emessa nel procedimento di regolamento preventivo relativo alla controversia promossa da alcuni risparmiatori, che, assumendo di essere stati coinvolti e danneggiati nel c.d. “caso Sgarlata“, avevano agito nei confronti del titolare pro-tempore del Ministero dell`industria. Che l`azione sia stata proposta in quel caso nei confronti del titolare dell`organo amministrativo non sposta i termini della questione, atteso che – come rilevato in motivazione – si tratta, comunque, di responsabilita` aquiliana, caratterizzata dalla solidarieta` tra Amministrazione e titolare dell`organo amministrativo. – 3) – Le Sezioni unite hanno dichiarato inammissibile il regolamento preventivo, proposto in quella controversia dal convenuto, sul rilievo dell`insussistenza di una questione di giurisdizione, lasciando, quindi, la causa alla cognizione dell`adito giudice ordinario. Nel presente giudizio, non solo le parti sono invertite, essendo ricorrente l`attore, ma v`e` una pronunzia declinatoria della giurisdizione, alla quale e` necessario porre rimedio, si` da consentire al giudice ordinario di decidere l`azione di responsabilita` aquiliana proposta dal Labruna. – 4) – Il collegio – richiamate e condivise le considerazione che sorreggono la sentenza n. 6667-92 e quelle precedenti in essa citate – deve ribadire che l`attivita` della pubblica amministrazione, anche nel campo della pura discrezionalita`, deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge, ma anche dalla norma primaria del “neminen laedere“; per cui e` consentito al giudice ordinario – al quale e` pur sempre vietato stabilire se il potere discrezionale sia stato, o meno, opportunamente esercitato – accertare se vi sia stato da parte della stessa amministrazione, un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo, trovando origine la responsabilita` civile della P.A. per danni ingiusti arrecati a terzi nella inosservanza delle comuni regole di prudenza e diligenza ed anche nella violazione di norme e prescrizioni, alla cui osservanza tutti sono tenuti. Stanti i principi di legalita`, imparzialita` e buona amministrazione, dettati dall`art. 97 Cost. – la stessa P.A. e` tenuta a subire le conseguenze stabilite dall`art. 2043 cod. civ., atteso che tali principi si pongono come limiti esterni alla sua attivita` discrezionale, il sindacato di questa rimanendo, al contrario, precluso dal giudice ordinario. – 5) – La domanda proposta dal Labruna tende alla condanna delle convenute Amministrazioni al risarcimento del danno derivatogli dalla asserita ritardata pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale (e conseguente non tempestiva conoscenza) del decreto di revoca dell`autorizzazione ad esercitare attivita` fiduciaria e di revisione alla societa` “Reno“. Rispetto a tale domanda sono dedotte violazioni delle regole di comune prudenza e diligenza, implicanti, in tesi, violazione del diritto soggettivo dell`istante all`integrita` patrimoniale, che deve trovare tutela innanzi al giudice ordinario. La domanda va ricondotta, invece, all`ambito proprio dell`attivita` discrezionale della pubblica amministrazione, la` dove risulta allegato, nella sostanza, un esercizio non corretto di attivita` discrezionali dello Stato, che si traduce nella lesione di interessi legittimi (o addirittura di interessi semplici). Non ne deriva tuttavia uno spostamento della competenza giurisdizionale al riguardo. Difatti, secondo l`orientamento ormai consolidato di queste Sezioni Unite (v. sent. n. 6667-92 cit., 3 luglio 1989 n. 3183), quando sia proposta azione di danni, la questione della non risarcibilita` del danno per lesione d`interessi legittimi – posto che la fattispecie dell`illecito civile di cui all`art. 2043 cit. presuppone in ogni caso la violazione di un diritto soggettivo – comporta non l`improponibilita` per difetto assoluto di giurisdizione, ma il rigetto nel merito, per difetto del diritto, della domanda risarcitoria proposta dal privato con nei confronti della P.A.. – 6) – Per le esposte ragioni, annullata la sentenza del Tribunale, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Segue la condanna solidale delle Amministrazioni resistenti alle spese.
P.Q.M
La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; condanna le Amministrazioni resistenti, in solido, alle spese in lire 222.000 oltre onorari in lire dieci milioni. Cosi` deciso il 16 febbraio 1995.
Codice civile (1942), Art. 2043
Costituzione Repubblica, Art. 97
LS. 28/12/1985 Num. 1092
LS. 24/09/1931 Num. 1256