Sentenza n. 3005 del 23/06/1989

Sentenza della Cassazione Civile n° 3005 del 23/06/89 Sez.Unite

Giurisdizione civile – Giurisdizione ordinaria e amministrativa – Impiego pubblico – Enti pubblici – Personale dell’ufficio per l’accertamento e la notificazione degli sconti farmaceutici – Ammissione in servizio presso l`INAM ex legge n. 653 del 1979 – Trasformazione del precedente rapporto di natura privatistica – Configurabilità – Esclusione – Controversie su crediti del lavoratore inerenti a detto precedente rapporto – Giurisdizione del giudice ordinario – Persistenza – Subingresso dell’INAM e poi del Ministero del tesoro, ufficio liquidazioni – Necessita`.
Lavoro (rapporto di) – Retribuzione – Determinazione – Erogazioni non corrispondenti ad obblighi normativi o contrattuali – Inclusione – Condizioni – Fattispecie.

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte Suprema di Cassazione

SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Gaetano LO COCO Pres. di Sez. ff. di Primo Presidente “ Adriano COLASURDO Consigliere “ Manlio CRUCIANI “ “ Onofrio FANELLI “ “ Giuseppe CATURANI “ “ Antonio IANNOTTA “ “ Marcello TONDO Rel. “ “ Girolamo GIRONE “ “ Alfredo ROCCHI “ ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6674-83, del R.G.AA.CC., proposto da MINISTERO DEL TESORO – Ufficio Liquidazioni – in persona del Ministro in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso l`Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; Ricorrente contro FERRUZZI Paola, MASTROPIETRO Eda, RICCETTI Luciano, IOANNUCCI Giuseppina, NOCERINO Raffaele, CALABRETTA Salvatore, VALCI M. Luce, FLAMINI Mirena, CHIOCCA Mariella, VARI Elena, LE FOCHE Elisa, MUNZI Marcella, PETROLATI Anna, FIGLIUOLI Marco, FIGLIUOLI Carlo, PIRO M. Grazia, SARACENO Igina, DIACO Salvatore Giovanni, SCANO Stefania, ROMANO Enrico, COGGIATI Natalina, COSENTINO Marina, VENA Rodolfo, CHIAROLANZA Clara, NERI Claudia, CIPOLLONE Luigi, SOZIO Maria Pia, VITELLI Enrichetta, VIRGINIO M. Cecilia, QUARANTA Sergio, TAFFI Carlo, AGLIO Anna, GALTELLI Rita, LAGINESTRA Raffaele, DIGIACOMOANTONIO Rosaria, COSICA Rita, ZAMPERONI Gabriella, GAGNONI Alessandra, DI LORETO M. Teresa e SALTA Sandro, tutti elettivamente domiciliati in Roma Via Antonio Mordini n. 14 presso lo studio degli avvocati Franco Salvago e Paolo Antonucci che li rappresentano e difendono giusta delega a margine del controricorso; Controricorrenti e contro MURRO Pasqualino, MORICI Paolo, MONACO Paolo, BARBARISI Luigi, GHEZZI Massimo, GALLOTTA Carmine Giovanni, MARTELLUCCCI Oliva, SOLINAS Tiziana, SALVITTI Silvia, PIERI Piero, DI COSTANZO Maria Grazia, FERRANTE Ubaldo, DI RIENZO Elisabetta, CAPRI Vilberto, FIORENTINI Graziella, DI GIACOMO Anna Maria, IADICICCO Rosanna, VALENZI Mario, LABATE Roberto, SERAFINI Edmondo, DI PILLO Alba, SALATIMO Giuseppe, FERRAZZA Alessandro, GIANGRECO MAROTTA Giancarlo, AMODEO Francesco Paolo, HILBRAT Carlo, RUFFINI Manuela, SGANGA Anna, DE SIMONI Loretta, TRIPODO Bettino, CRAPIO Bruno, VALENZI Alfredo, ARIOLA Mario, ZAMPAGLIONE Rocco, PAVIA Maria Lucia, AGOSTINO Luciano, OFFAGNE Anna, DI PASTENA Leonardo, SCANUI Salvatore, VALASTRO Filippo, VERTONE Maria Cristina, PIETRONI Nanda, MALERBA Colomba, ADDARI Marcello, TROPEA Lucia, PUCELLO Cesare, PALA Bastiana, GOTTONE Laura, PETTORALI Anita, ZIANTONI Maria Cecilia, MORICHETTI Fiorella, LIBERATI Roberto, DE AMICIS Marcella, BIANCO Loreto, ZOPPETTI Rosalba, SARACONI Osvaldo, e PENSABENE Rosalia; Intimati Avverso la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – depositata il 17.5.1983; Udita nella pubblica udienza, tenutasi il giorno 18 Giugno 1987, la relazione della causa svolta dal Cons. Rel. Tondo; Udito l`Avv. Antonucci; Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Dr. Evandro Minetti, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Fatto

Con ricorso al Pretore di Roma del 21 aprile 1979, Pasqualino Murro ed altri 97 dipendenti dell`Ufficio per l`accertamento e la Notifica degli Sconti Farmaceutici (U.A.N.S.F.) esponevano che l`Ufficio, sin dall`anno 1958, aveva sempre corrisposto a tutto il personale della sede centrale, in occasione del rendiconto dell`anno precedente, una gratifica rapportata alle retribuzioni in atto nel dicembre dell`anno di riferimento, e che nell`anno 1973, cui risaliva l`ultima erogazione da parte dell`Ufficio, l`emolumento era stato corrisposto in misura dello 80% della retribuzione globale dell`anno precedente; che numerosi dipendenti, allorche` la corresponsione era, nel 1973, cessata, avevano adito il Pretore di Roma, che, con sentenza del 30 gennaio 1972, riconosciuta la natura retributiva dell`emolumento, aveva condannato l`Ufficio a corrisponderlo nella anzidetta misura; che, nonostante la conferma della sentenza da parte del Tribunale di Roma ed il rigetto del conseguente ricorso per cassazione, l`U.A.N.S.F. non aveva erogato la gratifica ai non partecipanti al giudizio, nonche`, negli anni successivi, ad alcuno dei dipendenti addetti alla sede centrale, tanto che questi erano stati costretti a promuovere altri giudizi; che, in particolare, l`emolumento non era stato corrisposto ad essi esponenti nemmeno per l`anno 1977; tutto cio` premesso, i ricorrenti chiedevano la condanna dell`Ufficio al pagamento dell`emolumento relativo all`anno 1977 (bilancio 1978), nella misura dell`80% della retribuzione in atto nel mese di dicembre. Con sentenza del 13 dicembre 1979, il Pretore adito accoglieva le domande ed il Tribunale di Roma, pronunciando sull`appello proposto da Commissario liquidatore dell`Inam, succeduto nei rapporti contenziosi all`U.A.N.S.F., confermava la decisione di primo grado. Riteneva infatti il Tribunale di doversi conformare alla propria giurisprudenza sul tema, confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 953 del 30 novembre 1977, secondo cui la gratifica in esame, anche se sorta per mera liberalita` aveva poi acquistato carattere di obbligatorieta`, essendo diventata oggetto di un uso contrattuale, formatosi per il fatto della costante erogazione dell`emolumento, collegato in via generica al semplice fatto della prestazione lavorativa ed esteso indistintamente a tutti; i dipendenti o ad una data categoria di essi, cosi` da ingenerare in costoro il diritto alla corrispondente attribuzione patrimoniale. Avverso questa sentenza il Ministero del Tesoro – Ufficio Liquidazioni (costituitosi gia` nel corso del giudizio di appello, ai sensi dell`art. 77 l. 23 dicembre 1978, n. 833 e dell`art. 1 d.l. 30 aprile 1981, n. 168, conv. con modif. in l. 27 giugno 1931, n. 331, in sostituzione del soppresso Inam), ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi di annullamento. Gli intimati indicati in epigrafe hanno resistito con controricorso ed hanno depositato memoria.

Diritto

Con il primo motivo, l`Amministrazione ricorrente, deducendo “difetto di giurisdizione dell`autorita` giudiziaria Ordinaria a conoscere della presente controversia“, assume che, avendo la l. 24 dicembre 1979, n. 653 disposto la immissione in servizio in soprannumero, presso le casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano e presso l`Inam, del personale assunto dell`Ufficio per l`accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici anteriormente al 1 giugno 1977 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 1 comma 1 ), il rapporto di lavoro cosi` costituito, integra un rapporto di pubblico impiego (essendo l`Inam un ente pubblico non economico) attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La censura e` infondata. Premesso che nella specie la controversia riguarda fatti anteriori alla entrata in vigore della predetta legge, va osservato che queste Sezioni Unite, con sentenza 17 maggio 1984, n. 3019, hanno gia` ritenuto che, nella specie, non e` nemmeno configurabile una trasformazione del precedente rapporto di lavoro privatistico in un rapporto di pubblico impiego, perche` l`art. 1 dell`invocata l. n. 653 del 1979 espressamente stabilisce che l`anzidetto personale “e` immesso in servizio (presso l`Inam) in soprannumero, previa risoluzione ad ogni effetto del precedente rapporto“. Inapplicabili sono pertanto i principi giurisprudenziali in tema di trasformazione del rapporto, rimasto unico e continuativo (sui quali v. sent. 11 maggio 1984, n. 2873; 3 marzo 1983, n. 2312), ed assolutamente indubbio e` che dell`originario rapporto, definitivamente estinto, debba continuare a conoscere, trattandosi di rapporto di lavoro privato, il giudice ordinario. Con il secondo mezzo si deduce difetto di legittimazione passiva dell`Inam e quindi del Ministero del Tesoro, in relazione alle pretese oggetto della presente controversia. Anche questa censura non coglie pero` nel segno, essendo assorbente rilevare che la stessa Amministrazione ricorrente, nell`invocare l`Accordo stipulato il 7 marzo 1988 presso il Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale per disciplinare la successione dell`Inam nei beni, nei rapporti e nelle attivita` dell`U.A.N.S.F., riferisce che nello stesso accordo e` espressamente stabilito che “tutti i rapporti giudiziari in corso, posti in essere dall`U.A.N.S.F., riferisce che nello stesso accordo e` espressamente stabilito che “tutti i rapporti giudiziari in corso, posti in essere dall`U.A.N.S.F. fino alla stipula del presente atto ed inerenti allo svolgimento della attivita` di cui sopra, sono trasferiti all`Inam che subentra nei rapporti stessi nell`interesse di tutti gli Enti costituenti l`U.A.N.S.F.“. Ora se e` esatto che tra i rapporti trasferiti non possono ricomprendersi i rapporti di lavoro con il personale, dovendo essere tali rapporti previamente risolti, come si e` visto, ad ogni effetto, parimenti indubbio e` che sono stati invece trasferiti all`Inam i rapporti obbligatori sorti in capo all`U.A.N.S.F. in dipendenza degli ora detti rapporti di lavoro, compresi quelli derivanti dall`operato risoluzione di questi ultimi rapporti. Innegabile e`, infatti, che trattasi di rapporti giuridici posti in essere dallo Ufficio nello svolgimento della propria attivita` istituzionale. Con il terzo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell`art. 3 cod. proc. civ. e vizio di motivazione su punti decisivi, si censura la sentenza impugnata per aver dato per scontato l`identita` della fattispecie dedotta in lite con quelle gia` in precedenza esaminate dallo stesso Tribunale di Roma e dalla sentenza n. 953-1978 della Corte di Cassazione e per aver, comunque, inadeguatamente motivato sui punti decisivi dell`esser la gratifica condizionata all`esistenza di utili di bilancio e della determinabilita` della misura della gratifica stessa. Relativamente alla violazione di legge (che non puo` essere ovviamente riferita all`indicato art. 3 cod. proc. civ.) e` sufficiente osservare che la costruzione dell`obbligatorieta` della gratifica in conseguenza della formazione di un uso contrattuale, contenuta nella sentenza n. 953-1978 di questa Corte (cui la sentenza impugnata si e` uniformata), corrisponde ad un indirizzo ormai risolto, secondo cui le erogazioni del datore di lavoro, che non sono imposte dalla legge, dal contratto collettivo o da pattuizione individuale, si devono considerare quale ne sia la denominazione, come facenti parte della retribuzione se siano corrisposte continuativamente ed ad una generalita` di dipendenti, assumendo, per effetto della prassi, anche se limitata ad una sola azienda, la natura di emolumento dovuto per uso aziendale (v. sent. 19 gennaio 1985, n. 173; 26 novembre 1985, n. 5870). Quanto poi alla acritica adesione del Tribunale di Roma alla ripetuta sentenza n. 953 del 1978, senza tener conto della peculiarita` della fattispecie, e` appena il caso di rilevare che la identita` della fattispecie era fuori di discussione, riguardando il precedente proprio la gratifica in questione. Rivolta contro apprezzamento di fatto adeguatamente motivato e quindi inammissibile in questa sede di legittimita`, e` la censura relativa alla esistenza di utili di bilancio come condizione per la elaborazione della gratifica. Il Tribunale ha, al riguardo, correttamente precisato che la gratifica era collegata non gia` ad “utili di bilancio“, ma agli interessi attivi accreditati sul conto corrente bancario dalla sede centrale dell`Ufficio; interessi la cui esistenza doveva ragionevolmente presumersi anche per gli esercizi successivi all`anno 1972, essendo stato l`ammontare di essi sempre superiore, sin dal 1969, alla somma messa a disposizione per l`erogazione della gratifica. Quanto infine alla determinabilita` dell`ammontare di quest`ultima, la sentenza impugnata ha osservato che la determinabilita` sussisteva in base agli obiettivi criteri dello ammontare degli interessi attivi, da un lato, e dallo ammontare dello stipendio di dicembre, dall`altro; e che, in particolare, incensurabile era la valutazione equitativa effettuata dal Pretore, ai sensi dell`art. 432 cod. proc. civ., in base alla quale la gratifica era stata riconosciuta nella misura dello 80% dello stipendio in atto nel mese di dicembre dell`anno di riferimento, posto che questa era stata la misura dell`ultima gratifica corrisposta prima della sospensione e che, quanto meno negli anni 1966 e 1969, la erogazione era avvenuta nella misura del 100% e cio` anche quando (nel 1966) l`ammontare degli interessi attivi aveva dovuto essere integrato per consentire che la gratifica di bilancio fosse pari allo stipendio percepito. Trattasi, all`evidenza, di apprezzamenti di fatto congruamente motivati, che si sottraggono al sindacato di legittimita`. Il ricorso deve essere dunque rigettato, con condanna del Ministero ricorrente alle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e condanna il Ministero del Tesoro – Ufficio Liquidazioni al pagamento, in favore delle parti costituite, delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in lire 1.549.000= ivi comprese lire 1.500.000, per onorari di avvocato. Cosi` deciso in Roma il 18 giugno 1987.

Codice procedura civile, Art. 3
Codice procedura civile, Art. 432
LS. 24/12/1979 Num. 653 Art. 1