Sentenza n. 1030 del 10/02/96

Sentenza della Cassazione Civile n° 1030 del 10/02/96 Sez.Unite

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura – Attribuzioni – Proprie – Certificazione – Certificazione inesatta imputabile a comportamento colposo – Sollecito civile comportante risarcimento del danno – Configurabilità.

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte Suprema di Cassazione
SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Antonio LA TORRE Primo Pres. Agg. “ Romano PANZARANI Pres. di Sez. “ Marcello TADDEUCCI “ “ Raffaele NUOVO Consigliere “ Gentile RAPONE “ “ Salvatore NARDINO “ “ Raffaele MAROTTA “ “ Vito GIUSTINIANI “ “ Rafaele CORONA Rel. “ ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AHLIA BUILDING MATERIALS COMPANY, con sede in Tripoli (Libia), in persona del suo legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Roma, Via Claudio Monteverdi n. 16, presso lo studio dell`avv.to Giuseppe Consolo che la rapp.ta e difende unitamente all`avv.to Giorgio Villani, giusta procura speciale in atti; Ricorrente contro CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA DI GENOVA, Intimata e sul 2 ricorso n. 08194-94 proposto da: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA, con sede in Genova, in persona del suo Presidente p.t., elett.te dom.ta in Roma, Piazza di Trevi n. 86, presso lo studio dell`avv.to Maria Teresa Barbantini che la rapp.ta e difende unitamente agli avv.ti Alberto Castagnoli e Giacomo Bonavera, giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale condizionato; Controricorrente e ricorrente incidentale nonche` contro AHLIA BUILDING MATERIALS COMPANY con sede in TRIPOLI; Intimata avverso la sentenza n. 1020-93 della Corte d`Appello di GENOVA, depositata il 11-12-93 e notificata il 28-3-94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16-11-95 dal Consigliere Relatore Dott. Rafaele CORONA; udito l`Avvocato Barbantini; udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fabrizio AMIRANTE che ha concluso per: dichiararsi la nullita` della sentenza con violazione art. 354 c.p.c..

Fatto

Con citazione 20 maggio 1987, la Ahlia Building Materials Company, con sede in Tripoli, convenne davanti al Tribunale di Genova la locale Camera di Commercio. Espose che, nel dicembre del 1978, con la Consulcom Company di Genova aveva stipulato la compravendita di duemila tonnellate di tondino di ferro, per il corrispettivo di 570.000 dollari USA. Il pagamento del prezzo doveva avvenire a mezzo banca, in seguito alla presentazione dei seguenti documenti: a) giro completo di polizze di carico con inserita la clausola di netto a bordo (clean on board); b) fatture sottoscritte dalla venditrice; c) elenco dei contenitori (packing list) della merce spedita; d) certificato rilasciato dalla Camera di Commercio di Genova circa l`origine italiana della merce. Tutti i documenti, apparentemente regolari, erano stati presentati e, a mezzo banca, il prezzo era stato accreditato in favore della Consulcom Company di Genova. Poiche` la merce non era mai pervenuta a Bengasi, si era accertato che la compratrice era rimasta vittima di una truffa, in quanto la merce non era mai stata imbarcata sulla nave indicata nella polizza di carico. Certo Giovanni Divano, rappresentate legale della Consulcom Company, da Tribunale penale di Genova era stato ritenuto colpevole del reato di truffa e condannato anche al risarcimento del danno in favore della parte civile Ahlia Building Materials Company, ma era risultato insolvente. Peraltro, la truffa era stata resa possibile dal comportamento colposo della Camera di Commercio di Genova, la quale aveva rilasciato un certificato di origine delle merci in realta` inesistenti. Domando` che la Camera di Commercio di Genova fosse condannata al risarcimento del danno, pari al controvalore in lire italiane di 570.000 dollari USA, oltre ai danni successivi. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova pregiudizialmente eccepi` il difetto di giurisdizione, in quanto il rilascio di certificazioni da parte degli enti pubblici era regolato da norme di azione, la cui violazione avrebbe cagionato, se mai, la lesione di interessi semplici o, al piu`, di interessi legittimi, ma non certo di diritti soggettivi. In subordine, chiese il rigetto della domanda per difetto del nesso di causalita` tra l`asserito errore nel rilascio del certificato ed il danno subito; l`accredito del prezzo in favore della venditrice, infatti, era stato determinato unicamente dalla presentazione del documento rappresentativo della merce, vale a dire della polizza di carico fittizia, e relativamente alla produzione del danno non aveva svolto alcun ruolo la certificazione dell`origine della merce rilasciata dalla Camera di Commercio, che aveva il solo scopo di agevolare lo sdoganamento. Con sentenza 7 novembre 1989 – 11 aprile 1990, il Tribunale di Genova accolse l`eccezione di difetto di giurisdizione e dichiaro` inammissibile la domanda. La Corte d`Appello di Genova, con sentenza 18 marzo – 11 dicembre 1993, modificando il dispositivo della pronunzia di primo grado, rigetto` nel merito la domanda proposta dall`attrice. Si osserva nella sentenza che il certificato rilasciato dalla Camera di Commercio – effettivamente non rispondente ad una partita di merce nella disponibilita` della ditta, che lo aveva richiesto – non aveva spiegato efficacia causale giuridicamente rilevante rispetto al danno subito dall`acquirente. L`elemento determinate del raggiro posto in essere ai danni della compratrice, per la verita`, era configurato dalla falsa polizza di carico che, rappresentando fittiziamente l`adempimento della obbligazione di consegna della merce, aveva giustificato lo svincolo del prezzo in favore della venditrice. Ricorre per cassazione la Ahlia Building Materials Company; la Camera di Commercio di Genova resiste con controricorso e propone, altresi`, ricorso incidentale condizionato.

Diritto

I 1. – A fondamento del ricorso principale, la ricorrente deduce: 1.1 Violazione e falsa applicazione dell`art. 2043 cod. civ. Erra la Corte d`Appello nel negare l`efficienza causale del comportamento colposo della Camera di Commercio rispetto all`evento dannoso, poiche` la certificazione d`origine della merce aveva concorso allo svincolo del prezzo in favore della venditrice, in misura pari a quella di tutti gli altri documenti richiesti, dato che la mancanza anche di uno solo avrebbe impedito la negoziazione del credito documentario da parte della Banca. 1.2 Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo. Esiste contraddizione tra l`affermazione della non rispondenza al vero del certificato di origine e della inosservanza da parte della Camera di Commercio di Genova delle raccomandazioni della Conferenza Permanente delle Camere di Commercio europee, da un lato, e l`esclusione della violazione del principio del neminem laedere, dall`altro, Esiste errore nella ritenuta efficienza causale assorbente della falsa polizza di carico, posto che tutti i documenti richiesti dalla lettera di credito dovevano essere considerati essenziali in eguale misura, a prescindere dalla funzione di ciascuno di essi. 1.3 Insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia. Dalla sentenza penale di condanna del Divano non poteva evincersi il valore decisivo della falsificazione della polizia di carico nella perpetrazione del raggiro. Tutti i documenti avevano pari valenza e funzione, ragion per cui nella fattispecie era applicabile il principio di equivalenza delle cause, sancito dall`art. 40 cod. pen. e non poteva aprioristicamente escludersi la rilevanza eziologica del comportamento tenuto dalla Camera di Commercio. Infatti, se la Camera di Commercio avesse preteso la fattura d`origine della merce – come dovuto – anziche` limitarsi ad accettare la fattura della stessa ditta richiedente, avrebbe vanificato il disegno criminoso del Divano. 2. – A fondamento del ricorso incidentale condizionato, la ricorrente incidentale deduce omesso esame di un punto decisivo della controversia; violazione e falsa applicazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E. La sentenza impugnata ha omesso di pronunziare circa il rigetto dell`eccezione di difetto di giurisdizione, accolta dal Tribunale e riproposta espressamente nella comparsa di risposta in appello. L`eventuale imperfetto uso, da parte di un ente pubblico, dei poteri discrezionali ad esso spettanti nel rilascio di una certificazione amministrativa non e` suscettibile di violare diritti soggettivi e costituire, pertanto, fonte di responsabilita` ex art. 2043 cod. civ., ma soltanto di meri interessi semplici, ovvero di interessi legittimi, tutelabili eventualmente davanti al giudice amministrativo. II 3. – Ha carattere pregiudiziale l`eccezione di difetto di giurisdizione sollevata con il ricorso incidentale. Nel genus delle cosiddette certificazioni “in senso improprio“, rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, si comprendono le attestazioni, le quali non riproducono un fatto gia` rappresentato in un registro pubblico (o equiparato o, comunque, in un foglio ufficiale); quindi, non fanno riferimento ad alcuna certezza legale, ma costituiscono il risultato di una attivita` di accertamento compiuta direttamente da pubbliche autorita`. In questa Categoria – in quanto non riproducono un fatto gia` rappresentato in un registro pubblico, ma attestano un accertamento compiuto dall`amministrazione pubblica – rientrano le certificazioni, che le Camere di Commercio rilasciano in ordine all`origine delle merci, ai sensi dell`art. 13 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620. Con riferimento a casi consimili, la giurisprudenza afferma che l`attivita` della Pubblica Amministrazione, anche nel campo della pura discrezionalita`, deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge, ma anche dalla norma primaria del neminem laedere. Pertanto, e` consentito al giudice ordinario – al quale, peraltro, e` vietato stabilire se il potere discrezionale sia stato o meno opportunamente esercitato – accertare se da parte della stessa Amministrazione vi sia stato un comportamento colposo tale che, in violazione della suddetta norma primaria, abbia determinato la lesione di un diritto soggettivo. Dati i principi di legalita`, imparzialita` e buona amministrazione, dettati dall`art. 97 Cost., infatti, la Pubblica Amministrazione e` tenuta a subire le conseguenze stabilite dall`art. 2043 cod. civ., atteso che tali principi si pongono come limiti esterni alla sua attivita` discrezionale (Cass., Sez. Un., 18 maggio 1995, n. 5477). La diffusione di informazioni inesatte o le omissioni o negligenze commesse dall`Amministrazione nell`esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo costituisce un illecito suscettibile di accertamento da parte del giudice ordinario, al quale spetta la valutazione della sussistenza in concreto di posizioni di diritto soggettivo meritevoli della tutela risarcitoria (Cass., Sez. Un., 27 ottobre 1994, n. 8836). Alla luce delle direttive esposte, le Camere di Commercio, come qualsivoglia amministrazione pubblica – rilasciando certificazioni inesatte a causa di negligente o errato accertamento circa l`origine delle merci – possono incorrere in un comportamento colposo, in violazione della norma primaria del neminem laedere, che si risolve in un illecito civile. Spetta, quindi, al giudice ordinario accertare in concreto la sussistenza delle posizioni di diritto soggettivo lese e meritevoli di risarcimento del danno. Il ricorso incidentale, pertanto, deve essere disatteso. 4. – Per quanto concerne il ricorso principale, deve rilevarsi che la Corte d`Appello non poteva pronunziare sul merito. A norma dell`art. 353 cod. proc. civ., “il giudice di appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronunzia sentenza con la quale rimanda le parti al primo giudice“. La disposizione costituisce una eccezione alla regola generale, secondo cui la sentenza d`appello si sostituisce a quella del giudice di primo grado, costituendo una nuova decisione della causa; eccezione determinata dalla necessita` di non perdere un grado di giudizio, posto che nella ipotesi di dichiarazione del difetto di giurisdizione manca del tutto il giudizio di primo grado sul merito della causa. Si afferma dalla giurisprudenza che, nel caso in cui il giudice di primo grado abbia dichiarato il difetto di giurisdizione, il giudice d`appello, a pena di nullita` della sentenza, non puo` esaminare alcuna questione relativa al merito della causa. Si tratta di nullita` rilevabile anche d`ufficio in sede di legittimita`, vertendosi in tema di violazione del principio di ordine pubblico del doppio grado del giudizio (Cass., Sez. Un., 11 maggio 1984, n. 3949). Tale vizio comporta che, cassata la sentenza d`appello, la causa debba essere rimessa al primo giudice (Cass., Sez. Lav., 22 ottobre 1986, n. 6213). Nella specie, il Tribunale di Genova aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta dalla attrice per difetto di giurisdizione. La Corte d`Appello di Genova, pronunziando sul merito della causa, implicitamente ha ritenuto sussistente la giurisdizione dell`autorita` giudiziaria ordinaria. Peraltro, a norma dell`art. 353 cod. proc. civ. cit., avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario e rimandare le parti davanti al Tribunale. La sentenza 18 marzo – 11 dicembre 1993, che ha esaminato il merito in violazione del preciso disposto dell`art. 353 cod. proc. civ., e` viziata da nullita`. III 5. – La Suprema Corte, riuniti i ricorsi, deve rigettare il ricorso incidentale e dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario; pronunziando sul ricorso principale, deve dichiarare la nullita` della sentenza impugnata e rimettere la causa al primo giudice anche per le spese del giudizio.

P.Q.M

La Corte a Sezioni Unite riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso incidentale e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; pronunziando sul ricorso principale, dichiara la nullita` della sentenza della Corte d`Appello di Genova e rimette gli atti anche per le spese del giudizio di legittimita` al primo giudice. Roma, 16 novembre 1995.

Codice civile (1942), Art. 2043
Costituzione Repubblica, Art. 97
Codice penale, Art. 40
Codice procedura civile, Art. 353
LS. 28/06/1955 Num. 620 Art. 13
LS. 20/03/1865 Num. 2248